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Sez. L, Sentenza n. 23422 del 16/12/2004 (Rv. 578188 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoro notturno prestato su turni periodici - Maggiorazioni retributive - Inclusione nella retribuzione normale - Calcolo ai fini del trattamento retributivo nel periodo feriale - Condizioni - Specifico riferimento della contrattazione collettiva alla retribuzione normale - Necessità - Fattispecie relativa al lavoro notturno prestato dai dipendenti delle Poste Italiane SpA.
Stato
decisa il 2004-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578188-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

Attesa la inesistenza di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione e considerata la mancanza, in ordine alle ferie, di indicazioni legislative specifiche sulla determinazione della loro retribuzione, ai fini del riconoscimento del diritto al computo, nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale, della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità, in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o "ordinaria" o "di fatto" o "globale di fatto").(Nella specie la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano fondato la decisione esclusivamente sulla natura retributiva e quindi normale della indennità di lavoro notturno prestato in turni periodici prestabiliti dai dipendenti delle Poste Italiane S.p.A., senza per altro spiegare i motivi per cui - se l'art. 14, comma ottavo, del ccnl applicabile, nel riconoscere in particolari fattispecie una indennità per ferie maturate e non godute, si riferiva alla "retribuzione fissa base giornaliera di cui all'art. 56" e se quest'ultimo articolo includeva nella relativa nozione solo alcune voci - si sarebbero dovute comprendere nella retribuzione feriale anche voci non contemplate, come la indennità per lavoro notturno).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)