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Sez. L, Sentenza n. 9712 del 04/07/2002 (Rv. 555524 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Contesto negoziale e coordinamento di singole clausole - Rilevanza - Denuncia in cassazione di violazione dei canoni legali di ermeneutica - Onere del ricorrente di riportare il testo dell'atto asseritamente mal interpretato - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555524-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

Nell'interpretazione del contratto il criterio letterale assume funzione fondamentale, ma il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ.. Peraltro, per il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che lamenti la violazione dell'elemento letterale è tenuto a riportare in ricorso il contenuto del documento oggetto di interpretazione o almeno a dare specifica indicazione delle parti di esso asseritamente mal interpretate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)