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Sez. 3, Ordinanza n. 11567 del 25/07/2003 (Rv. 565445 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 35 della legge n. 353 del 1990 - Condizioni - Distinzione tra sospensione per motivi di opportunità e sospensione necessaria - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565445-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

Con riguardo alla sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 35 della legge n. 353 del 1990), qualsiasi sospensione disposta "ope iudicis" è vincolata alle condizioni stabilite dall'art. 295 cit., senza che sia rilevante la possibilità di individuare, oltre ad una sospensione necessaria (art. 295 cod. proc. civ.) e ad una sospensione su istanza delle parti (art. 296 cod. proc. civ.), anche un terzo genere di sospensione del processo data per motivi di opportunità e affidata all'insindacabile discrezionalità del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 296, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)