Sez. 1, Sentenza n. 45479 del 04/11/2004 Ud. (dep. 24/11/2004) Rv. 229774 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - IN GENERE | Ricerca del latitante - Utilizzo di impianti esterni - Ragioni di urgenza - Necessità di specifica motivazione - Esclusione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - IN GENERE
L'intercettazione di conversazioni per la ricerca di un latitante è sottoposta solo "ove possibile" al rispetto delle regole previste dall'art. 268 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'utilizzo di impianti esterni alla Procura non richiede una particolare motivazione in relazione alle indilazionabili ragioni di urgenza in quanto la cattura di un latitante integra di per sè una eccezionale ragione di urgenza, con l'ulteriore conseguenza che i risultati di detta intercettazione possono essere utilizzati anche in procedimento diverso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)