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Sez. L, Sentenza n. 3383 del 06/06/1985 (Rv. 441053 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441053-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle clausole di un contratto collettivo postcorporativo e non efficace erga omnes, traducendosi in un accertamento della effettiva volontà delle parti stipulanti, non è censurabile in Sede di legittimità, se condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e sorretta da esauriente e corretta motivazione. (nella specie, concernente l'interpretazione degli artt. 6 e 11 del C.C.n.L. 8 gennaio 1970 per l'industria metalmeccanica privata, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che, in caso di adozione della settimana corta, il compenso delle giornate festive cadenti nei giorni dal lunedì al venerdì dovesse essere ragguagliato ad un quinto, pari ad otto ore, anziché ad un sesto, pari a sei ore e quaranta minuti, delle quaranta ore settimanali, trascurando di considerare l'aumento della retribuzione nella misura del venti per cento al raggiungimento dell'orario settimanale anzidetto e l'assunto del datore di lavoro circa la necessità di verificare su base annua il rispetto o meno della cosiddetta clausola di salvaguardia). (Conf 1354/84, mass n 433478; (Conf 1258/84, mass n 433400).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 6, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)