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Sez. L, Sentenza n. 8013 del 29/10/1987 (Rv. 455706 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - PRESTAZIONI - MORA DELL'ENTE EROGATORE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455706-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - PRESTAZIONI - MORA DELL'ENTE EROGATORE - DECORRENZA.*

Ai fini della configurabilità della mora dell'ente previdenziale in ordine alla corresponsione delle prestazioni da esso dovute in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, può farsi riferimento all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, secondo cui la richiesta di prestazione S'intende respinta quando siano trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l'istituto assicuratore si sia pronunciato, nel senso che tale norma, incidendo direttamente proprio sui tempi del meccanismo di liquidazione della prestazione, vale a costituire automaticamente in mora l'ente (in parallelo con la previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ.) allo scadere del periodo anzidetto, con la conseguenza di far decorrere da tale data - anziché da quella del collocamento in quiescenza o della notifica del ricorso introduttivo - gli interessi moratori e il maggior danno ex art. 1224 cod. civ. sul credito del lavoratore, pur in Mancanza dell'emissione del mandato di pagamento. (V 5027/86, mass n 447688; (V 3184/86, mass n 446179; (V 4923/85, mass n 442301).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 2 n. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)