Sez. 2, Sentenza n. 1480 del 15/09/1970 (Rv. 347318 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA.*
La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa questa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria, risolvendosi essa nella titolarita del potere o del dovere (a seconda che si tratti di legittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita effettiva, attiva o passiva, del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio. La predetta configurazione della legitimatio ad causam non esclude, tuttavia, che essa possa efficacemente sopravvenire nel corso del giudizio, essendo soltanto necessario che, a differenza dei presupposti processuali, i quali devono sussistere al momento della proposizione della domanda, il requisito della legittimazione sia esistente al momento della decisione. (Conf 3607'68 mass n 336857, 956'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)