Sez. U, Sentenza n. 3607 del 29/10/1968 (Rv. 336857 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE- IN GENERE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE- IN GENERE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE.*
La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa questa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. La predetta legittimazione si risolve, pertanto, nella titolarita del potere o del dovere (a seconda si tratti di legittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio, tendente ad una sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna, su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita effettiva, attiva o passiva del rapporto stesso. Le questioni concernenti la legittimazione ad causam sono, quindi, soltanto quelle che attengono alla sussistenza di tale potere o dovere indipendentemente dalla reale titolarita attiva o passiva del rapporto sostanziale, che Forma oggetto della controversia, e dalla identificazione dei soggetti attivi o passivi del rapporto contenzioso. L'esistenza dell'Azione, in altri termini, non puo confondersi con l'esistenza in concreto del diritto dedotto in giudizio, nemmeno sotto il ristretto angolo visuale della pertinenza del diritto stesso. (V. 2902-68, massima n. 335643 n. 2760-68, massima n. 335373 n. 1012-68, massima n. 332427 n.273-68, massima n. 331185 ed altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)