diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3901 del 27/10/1976 (Rv. 382582 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - EFFETTI - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI DIFFERENTI DISCIPLINE EDILIZIE - COSTRUZIONE ESEGUITA IN CONFORMITA DELLA LICENZA EDILIZIA RILASCIATA PRIMA DEL NUOVO PIANO REGOLATORE - INAPPLICABILITA DI QUEST'ULTIMO NEI RAPPORTI FRA PRIVATI - CONDIZIONE - DISCIPLINA EX ART 6 DELLA LEGGE N 526 DEL 1966 - COMPATIBILITA - LIMITI - COSTRUZIONI AUTORIZZATE DA LICENZE EDILIZIE ANTERIORI AL PIANO REGOLATORE GENERALE MA INIZIATE SUCCESSIVAMENTE - CONTRASTO CON LE NORME SULLE DISTANZE CONTENUTE NEL PIANO REGOLATORE GENERALE - DIRITTO DEI PROPRIETARI VICINI ALLA DEMOLIZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382582-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - EFFETTI - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI DIFFERENTI DISCIPLINE EDILIZIE - COSTRUZIONE ESEGUITA IN CONFORMITA DELLA LICENZA EDILIZIA RILASCIATA PRIMA DEL NUOVO PIANO REGOLATORE - INAPPLICABILITA DI QUEST'ULTIMO NEI RAPPORTI FRA PRIVATI - CONDIZIONE - DISCIPLINA EX ART 6 DELLA LEGGE N 526 DEL 1966 - COMPATIBILITA - LIMITI - COSTRUZIONI AUTORIZZATE DA LICENZE EDILIZIE ANTERIORI AL PIANO REGOLATORE GENERALE MA INIZIATE SUCCESSIVAMENTE - CONTRASTO CON LE NORME SULLE DISTANZE CONTENUTE NEL PIANO REGOLATORE GENERALE - DIRITTO DEI PROPRIETARI VICINI ALLA DEMOLIZIONE - SUSSISTENZA.*

Nell'ipotesi di successione nel tempo di differenti discipline edilizie, la seconda delle quali sia piu restrittiva della precedente, la costruzione eseguita in conformita di una licenza edilizia rilasciata prima dell'entrata in vigore del nuovo piano regolatore, rende inapplicabile quest'ultimo nei rapporti fra privati, nella sola ipotesi che la costruzione medesima sia stata gia eseguita, almeno nei suoi elementi essenziali, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina urbanistica. Questo principio generale non risulta derogato, per quanto attiene ai rapporti fra privati dalla norma di cui all'art 6, della legge 5 luglio 1966 n 526 (contenente nuove Disposizioni per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia). Tale norma, disponendo che, sino all'approvazione dei piani particolareggiati, non puo essere eseguita alcuna opera senza il nulla osta del magistrato delle acque (terzo comma) e che, peraltro, restano salve le opere in corso di esecuzione o eseguite in conformita a licenze edilizie rilasciate prima della data di entrata in vigore del piano regolatore generale approvato con DPR 17 dicembre 1962 e cio indipendentemente dal fatto che tali opere siano state o meno compiute prima della data anzidetta (quarto comma), ha inteso affermare la legittimita di dette costruzioni nei soli confronti con la pa, escludendo la possibilita della loro demolizione o sospensione per effetto di provvedimenti amministrativi. Ne discende che nei rapporti fra il costruttore ed i proprietari vicini, continua ad applicarsi il suindicato principio generale, con la conseguenza che i cennati proprietari hanno il diritto ad ottenere la demolizione di quelle costruzioni contrastanti con le norme sulle distanze contenute nel piano regolatore generale, le quali, sebbene autorizzate da licenze edilizie anteriori alla data di entrata in vigore di questo, siano state iniziate successivamente a questa stessa data.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, DPR 17/12/1962, Legge 05/07/1966 num. 526 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)