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Sez. 2, Sentenza n. 1311 del 21/02/1983 (Rv. 426110 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI DIFFERENTI NORME EDILIZIE, DELLE QUALI LE NUOVE SIANO PIÙ RESTRITTIVE DELLE PRECEDENTI - COSTRUZIONE ESEGUITA E COMPLETATA NELLA VIGENZA ED ALLA STREGUA DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426110-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI DIFFERENTI NORME EDILIZIE, DELLE QUALI LE NUOVE SIANO PIÙ RESTRITTIVE DELLE PRECEDENTI - COSTRUZIONE ESEGUITA E COMPLETATA NELLA VIGENZA ED ALLA STREGUA DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA - LEGITTIMITÀ.*

Nell'ipotesi di successione nel tempo di differenti norme edilizie, delle quali le nuove siano più restrittive delle precedenti, l'attività posta in essere (in base ad una licenza rilasciata) nella vigenza ed alla stregua dell'anteriore disciplina, se contrastante con la nuova disciplina, può ritenersi legittima e non lesiva dei diritti dei terzi di sopravvenuta insorgenza solo quando per essa l'opera autorizzata sia, o possa considerarsi, integralmente eseguita, sì da costituire un fatto compiuto conforme alla legge del tempo di sua attuazione, su cui la nuova legge non retroattiva non incide a causa dell'intervenuto esaurimento di ogni rapporto al riguardo. Pertanto, alla sopravvenuta prescrizione di maggiori distanze tra costruzioni, operante come fonte di diritti e di obblighi dal momento della sua entrata in vigore, è opponibile unicamente una costituita situazione conforme alle prescrizioni, di distanza minore, anteriormente vigenti, richiedendosi, conseguentemente, la sussistenza almeno delle essenziali strutture organiche della costruzione che per legge vengono in rilievo come punti di riferimento per il calcolo delle distanze. (V 63/80, mass n 403438; (V 5229/77, mass n 388874; (V 3901/76, mass n 382582).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)