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Sez. 3, Sentenza n. 11040 del 22/01/2003 Cc. (dep. 11/03/2003) Rv. 227198 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Modalità - Procedimento camerale in contraddittorio tra le parti - Necessità - Sussistenza - Ordinanza deliberata "de plano" - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227198-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

In tema di revisione, ai fini della valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., la corte di appello deve operare nel contraddittorio tra le parti, mediante il procedimento in camera di consiglio regolato dall'art. 127 dello stesso codice, con la conseguenza che va dichiarata nulla l'ordinanza di inammissibilità eventualmente deliberata "de plano".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)