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Sez. 2, Sentenza n. 1267 del 19/02/1996 (Rv. 495902 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - VANTAGGIO FUTURO | Vendita di aree fabbricabili - Costituzione di servitù prediali a vantaggio e a carico di fondi esistenti ovvero dei costruendi edifici - Individuazione dell'intento delle parti - Criteri - Conseguente disciplina.
Stato
decisa il 1996-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495902-01

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - VANTAGGIO FUTURO

Al fine di accertare se nella vendita di aree fabbricabili i contraenti abbiano inteso costituire una servitù prediale a vantaggio e a carico di fondi esistenti ovvero dei costruendi edifici, è necessario far ricorso al criterio dell'attualità o meno dell'"utilitas" in cui si concreta il contenuto della servitù, poiché se l'"utilitas" presuppone la costruzione degli edifici, si verte nell'ipotesi del secondo comma dell'art. 1029 cod. civ. e pertanto il fatto costitutivo della servitù sorge soltanto con la realizzazione della costruzione; se, invece, il vantaggio ed il corrispondente peso siano indipendenti da tale realizzazione edificatoria, in guisa da inerire direttamente ai suoli non ancora edificati (come nelle convenzioni con cui si vieta di costruire ad una certa distanza dal confine) si verte nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. cit., di servitù immediatamente costituita con carattere ed effetti reali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)