Sez. 5, Sentenza n. 2728 del 12/02/2004 (Rv. 570083 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Mancato deposito della sentenza impugnata - Improcedibilità dell'appello - Esclusione in base all'art. 348 cod. proc. civ., nuovo testo - Contenuto della pronuncia del giudice di appello - Decisione nel merito oppure inammissibilità dell'appello - Rispettivi presupposti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE
Alla mancata produzione in appello della sentenza appellata non è collegata alcuna sanzione diretta sul piano processuale, e il giudice ha il potere - dovere di decidere nel merito l'impugnazione, se lo svolgimento del giudizio di primo grado emerga aliunde da qualunque acquisizione processuale. Qualora ciò non sia possibile, l'atto di appello che non contenga l'esauriente narrazione del processo siccome svoltosi in prime cure deve essere dichiarato inammissibile per l'inidoneità del rapporto processuale costituito con il predetto atto impugnatorio a dar luogo a una trattazione del merito e a creare nell'organo adito l'obbligo di emanare una decisione di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)