Sez. 2, Sentenza n. 1212 del 01/02/1993 (Rv. 480601 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - Riduzione del prezzo - Alienazione o trasformazione della cosa | Risoluzione del contratto - Esclusione - Estensione ad ogni forma di utilizzazione indicativa della volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante il vizio - Fattispecie.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - Riduzione del prezzo - Alienazione o trasformazione della cosa
In tema di vizi della cosa oggetto di compravendita, la regola dettata dal terzo comma, ultima ipotesi dell'art. 1492 cod. civ., che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione nei casi di alienazione e trasformazione della cosa, deve essere ricondotta non alla obiettiva impossibilità di ripristino della situazione nella quale le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma alla volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante il detto vizio e deve essere conseguentemente estesa ad ogni forma di utilizzazione che, non essendo unicamente dovuta allo scopo di accertare ed eliminare il vizio o di ridurre il danno mediante l'uso della cosa secondo la sua naturale destinazione, possa considerarsi inequivocamente indicativa (secondo l'apprezzamento del giudice di merito non censurabile in cassazione, se logicamente e congruamente motivato) della predetta volontà del compratore (nella specie, l'acquirente non solo aveva continuato ad usare la macchina compravenduta dopo gli inutili tentativi di riparazione ma aveva anche concesso su di essa, dopo i predetti tentativi, un privilegio speciale per garanzia di un mutuo contratto con un istituto di credito I.S.V.E.I.M.E.R..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)