Sez. 2, Sentenza n. 5251 del 15/03/2004 (Rv. 571167 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Occultamento dei vizi della cosa venduta - Rilevanza - Semplice silenzio serbato dal venditore - Sufficienza - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta (nella specie, un'imbarcazione usata), l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa. L'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico - giuridico seguito dal giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)