Sez. 2, Sentenza n. 5075 del 23/07/1983 (Rv. 429936 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - VENDITA DI COSA FUTURA - GARANZIA PER I VIZI - OPERATIVITÀ - TERMINE PER LA DENUNCIA - DECORRENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - VENDITA DI COSA FUTURA - GARANZIA PER I VIZI - OPERATIVITÀ - TERMINE PER LA DENUNCIA - DECORRENZA.*
L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dall'ultima parte dell'art. 1491 cod. civ. presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene concluso e non opera quindi, nel caso di compravendita di cosa futura, laddove il compratore non può, al momento della conclusione del contratto, prendere visione della cosa. Pertanto, nel caso in cui l'acquirente non abbia potuto esaminare anteriormente la cosa da lui acquistata, il termine per la denuncia dei vizi decorre solo da quando egli la riceve in consegna. (V 2190/81, mass n 412926; (V 1696/80, mass n 405310; (V 2322/77, mass n 386026; (V 1874/72, mass n 358916).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)