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Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 06/06/1977 (Rv. 386026 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - TERMINI DELL'AZIONE (DECADENZA E PRESCRIZIONE) - DOMANDA DEL SOLO RISARCIMENTO DEL DANNO - TEMPESTIVA DENUNZIA DEI VIZI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386026-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - TERMINI DELL'AZIONE (DECADENZA E PRESCRIZIONE) - DOMANDA DEL SOLO RISARCIMENTO DEL DANNO - TEMPESTIVA DENUNZIA DEI VIZI - NECESSITA.*

Tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la Mancanza di qualita della cosa venduta, ivi compresa, pertanto, l'Azione di risarcimento del danno, prevista dall'art 1494 cod civ, sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art 1495 cod civ. tale principio opera anche nel caso di esperimento di detta Azione risarcitoria in via autonoma, rispetto all'Azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo. (Conf 1874/72, mass n 358916).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)