Sez. 2, Sentenza n. 2190 del 13/04/1981 (Rv. 412926 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TERMINE - DECORRENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TERMINE - DECORRENZA.*
Poiche, ai fini del decorso del termine per la denuncia al venditore dei vizi della merce, prevista dall'art 1495 cod civ, e essenziale che l'acquirente sia messo in condizione di verificare la merce stessa, l'inizio del decorso di detto termine fa data -qualora l'acquirente non abbia esaminato anteriormente la cosa acquistata - da quando egli la riceve in consegna, ancorche per mezzo di rappresentante, implicando tale atto l'avvenuta conoscenza da parte sua e potendo egli in tale momento effettuare ogni verifica. (V 1696/80, mass n 405310; (V 2322/77, mass n 386026; (V 1874/72, mass n 358916).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)