Sez. 1, Ordinanza n. 20320 del 15/10/2004 (Rv. 577717 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità - Nozione - Dipendenza della risoluzione di un giudizio dall'altro - Processo di esecuzione fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente sulla illegittimità del decreto di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642, cod. proc. civ. - Rapporto di pregiudizialità - Sussistenza - Esclusione - Sospensione del processo di esecuzione - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione necessaria del processo può essere disposta quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di definire, in tutto od in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere; pertanto, detto rapporto non sussiste tra il processo di esecuzione promosso sulla base di un decreto ingiuntivo ed il giudizio di opposizione a detto decreto vertente sulla illegittimità del decreto del Presidente del Tribunale di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642, cod. proc.civ., dato che quest'ultimo decreto costituisce un provvedimento interinale, insuscettibile di acquistare efficacia di giudicato ed inidoneo a pregiudicare la decisione di merito, avendo peraltro l'ordinamento apprestato un più rapido strumento processuale per dirimere siffatta questione pregiudiziale, costituito dalla revoca della provvisoria esecuzione ex art. 649, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)