Sez. 5, Sentenza n. 14628 del 16/01/2018 Ud. (dep. 30/03/2018) Rv. 272864 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Abrogazione dell'art. 485 cod. pen. - Nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. a seguito del d.lgs. n.7 del 2016 - Falso su assegno bancario trasferibile per girata - Configurabilità del reato - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)