Sez. 5, Sentenza n. 11999 del 17/01/2017 Ud. (dep. 13/03/2017) Rv. 269710 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. a seguito del D.Lgs. n. 7 del 2016 - Falso su assegno bancario avente clausola di non trasferibilità - Rilevanza penale - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)