diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 32972 del 04/04/2017 Ud. (dep. 06/07/2017) Rv. 270677 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. e abrogazione dell'art. 485 cod. pen. a seguito del D.Lgs. n. 7 del 2016 - Falso su assegno bancario avente clausola di non trasferibilità - Rilevanza penale - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270677-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non è più soggetta a sanzione penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)