Sez. L, Sentenza n. 3542 del 26/05/1986 (Rv. 446476 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DETERMINAZIONE SECONDO EQUITÀ DELL'ARCO DI TEMPO DI FUNZIONAMENTO DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - RIFERIMENTO ALLA DURATA NORMALE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - AMMISSIBILITÀ - CALCOLO A RITROSO - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SOMMATORIA DI ASSENZE VERIFICATESI NELLE VIGENZE DI DUE DIVERSI CONTRATTI COLLETTIVI - LICEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DETERMINAZIONE SECONDO EQUITÀ DELL'ARCO DI TEMPO DI FUNZIONAMENTO DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - RIFERIMENTO ALLA DURATA NORMALE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - AMMISSIBILITÀ - CALCOLO A RITROSO - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SOMMATORIA DI ASSENZE VERIFICATESI NELLE VIGENZE DI DUE DIVERSI CONTRATTI COLLETTIVI - LICEITÀ.*
Ove si renda necessario determinare secondo equità l'arco di tempo in cui far funzionare il comporto per sommatoria, il giudice del merito può far riferimento a quella che è la durata normale dei contratti collettivi, cioè al triennio, senza che ciò, però, dia luogo a comparti temporali coincidenti col periodo di efficacia dei singoli contratti succedutisi nel tempo, dovendosi invece considerare tale triennio dall'ultimo episodio morboso (cosiddetto calcolo a ritroso) in cui far funzionare il comporto, di tal che possono sommarsi assenze verificatesi in un lasso di tempo interessato dalla vigenza di due diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo senza che il comporto stesso ne rimanga frazionato. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che, nel determinare secondo equità il comporto per sommatoria, aveva considerato - come arco temporale di riferimento - quello esattamente coincidente con il periodo di vigenza del contratto collettivo). (V 2504/85, mass n 440336; (V 2134/84, mass n 434173).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)