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Sez. L, Sentenza n. 2504 del 15/04/1985 (Rv. 440336 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA DISCONTINUA- INIZIO SOTTO LA VIGENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - PROSECUZIONE DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO - COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440336-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA DISCONTINUA- INIZIO SOTTO LA VIGENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - PROSECUZIONE DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO - COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel caso in cui le assenze del lavoratore per malattia discontinua ricadano non solo sotto la normale vigenza di un contratto collettivo ma anche sotto la vigenza, prorogata alla scadenza, dello stesso, in attesa del successivo rinnovo, il meccanismo di Determinazione del comporto per sommatoria - ove non previsto dalla normativa contrattuale che pertanto deve essere integrata secondo equità - non trova deroga giacché deve comunque individuarsi un unico periodo massimo di durata complessiva dei singoli episodi di malattia ed un unico arco temporale esterno in cui gli stessi vanno sommati partendo a ritroso dalla data di cessazione dell'ultima malattia, senza che né l'uno né l'altro di tali due parametri debbano essere incrementati in ragione del protrarsi della vigenza del contratto collettivo. (nella specie la Corte suprema ha ritenuto errata la decisione del giudice del merito che - dopo aver reputato la durata del comporto per sommatoria nel triennio uguale al comporto secco, esclusivamente previsto dall'art. 19 del C.C.n.L. 16 luglio 1979 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata - aveva incrementato in via equitativa il primo perché alcuni episodi di malattia del lavoratore ricadevano nel periodo di vigenza prorogata del citato contratto collettivo). (V 2134/84, mass n 434173; (V 2135/84, mass n 434174).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)