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Sez. 3, Sentenza n. 7027 del 23/05/2001 (Rv. 546919 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - Onere a carico del creditore - Contenuto - Prova dell'inadempimento - Necessità - Esclusione - Condizioni e conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546919-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Nell'azione di adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria (che hanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, salvo che non opponga un'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", nel qual caso sarà l'altra parte a doverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che la sua obbligazione non era ancora dovuta. (Nella specie, l'azione era diretta nei confronti di un chirurgo plastico per responsabilità professionale per non avere, tra l'altro, adempiuto al dovere di informazione nei confronti del paziente; la S.C. ha stabilito che la prova positiva dell'avvenuta informativa gravava sul professionista, non potendosi addossare al creditore l'onere della prova negativa del mancato adempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)