Sez. 3, Sentenza n. 11411 del 23/06/1987 Ud. (dep. 10/11/1987) Rv. 176963 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - RICHIESTA DI CONTINUAZIONE CON REATO OGGETTO DI GIUDIZIO IN CASSAZIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - NECESSITÀ - DURATA - INCOMPATIBILITÀ TRA CONTINUAZIONE E RECIDIVA - INSUSSISTENZA - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - RICHIESTA DI CONTINUAZIONE CON REATO OGGETTO DI GIUDIZIO IN CASSAZIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - NECESSITÀ - DURATA - INCOMPATIBILITÀ TRA CONTINUAZIONE E RECIDIVA - INSUSSISTENZA - RATIO.*
Il giudice di appello non può esimersi, quando venga richiesto ai fini della continuazione, dall'Obbligo di sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza gravata dal ricorso per Cassazione, poiché la normativa sulla continuazione è applicabile, in astratto, anche quando le infrazioni da giudicare siano state commesse dopo la sentenza di condanna non ancora irrevocabile. Nè sussiste, sul piano logico, la incompatibilità tra continuazione e recidiva, in quanto quest'ultima non è concepita dal nostro ordinamento come una qualificazione giuridica a carattere preventivo, ma, costituendo una circostanza aggravante che inerisce alla persona del colpevole, determina solo un aumento di pena, rimesso al potere discrezionale del giudice. (V mass n 161164; (Conf mass n 159061; (Conf mass n 159063).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)