Sez. 3, Sentenza n. 3562 del 19/01/1988 Ud. (dep. 18/03/1988) Rv. 177906 - 01
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI PENALI - REATO CONTINUATO OGGETTO DI SEPARATI PROCEDIMENTI PENALI IN APPELLO E IN CASSAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MERITO DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO DINANZI A SÈ - QUANDO OCCORRA ACCERTARE IL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE CON ALTRI REATI OGGETTO DI ALTRI PROCEDIMENTI DINANZI AD ALTRO GIUDICE.*
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI PENALI - REATO CONTINUATO OGGETTO DI SEPARATI PROCEDIMENTI PENALI IN APPELLO E IN CASSAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MERITO DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO DINANZI A SÈ - QUANDO OCCORRA ACCERTARE IL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE CON ALTRI REATI OGGETTO DI ALTRI PROCEDIMENTI DINANZI AD ALTRO GIUDICE.*
La sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen. è obbligatoria, per il giudice di merito, quando occorra accertare il vincolo della continuazione con altri reati oggetto di altro procedimento dinanzi ad altro giudice, dato che diversamente lo stesso reato continuato verrebbe punito ripetutamente e con pene distinte in violazione sia dell'art. 90 cod. proc. pen. sia dell'art. 81, comma secondo, stesso codice. Allorché si configuri la possibilità di ritenere il vincolo della continuazione tra il reato oggetto di un giudizio di appello ed altro reato per il quale penda giudizio davanti alla Corte di Cassazione, il giudice di merito deve, quindi, rinviare il giudizio ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen. in attesa che sia pronunciata la sentenza irrevocabile nel giudizio pendente dinanzi alla Corte suprema. (V mass n 170958; (Conf mass n 176963).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)