diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 14/07/2004 (Rv. 574588 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE | Domanda di risoluzione per inadempimento e accertamento nell'esercizio del recesso - Incompatibilità - Esclusione - Alternatività - Fondamento - Conseguenze in ordine al risarcimento del danno.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574588-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE

Nei contratti a prestazione continuata o periodica, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è alternativa alla domanda di accertamento dell'esercizio del recesso, atteso che, mirando essa a una pronuncia di carattere costitutivo che faccia risalire la risoluzione al momento dell'inadempimento, il suo accoglimento preclude l'esame delle altre cause di scioglimento del medesimo rapporto contrattuale; le due domande non sono tuttavia incompatibili, poiché l'attore può proporle entrambe nello stesso giudizio, di guisa che il giudice, in caso di rigetto della prima, dovrà esaminare se sia fondata la domanda di declaratoria di legittimo esercizio del diritto di recesso, potendo inoltre in detta ipotesi essere fatte valere, indipendentemente dalla gravità dell'inadempimento, anche le ragioni di danno - relative al rapporto - sorte anteriormente ma non quelle conseguenti all'estinzione del contratto per recesso, poiché queste ultime non trovano causa nell'inadempimento del debitore. (Fattispecie relativa al contratto atipico di concessione di vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1568, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)