Sez. L, Sentenza n. 7161 del 03/12/1986 (Rv. 449238 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - PROVA - RICHIAMO DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - ESISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE LO INVOCA - INOSSERVANZA DELL'ONERE DI PRODUZIONE - CONSEGUENTE RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - PROVA - RICHIAMO DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - ESISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE LO INVOCA - INOSSERVANZA DELL'ONERE DI PRODUZIONE - CONSEGUENTE RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*
La disciplina del contratto collettivo (di diritto comune) - riguardo alla quale non trova applicazione il principio secondo cui il giudice ha diretta conoscenza della legge - rientra nei fatti che l'attore deve dedurre a sostegno della domanda ai sensi del n. 4 dell'art. 414 cod. proc. civ., mentre l'indicazione dei documenti richiesta dal n. 5 dello stesso articolo si riferisce alla prova documentale del rapporto dedotto in giudizio. Pertanto, la inosservanza dell'Onere di produzione del contratto collettivo invocato può comportare una pronuncia di rigetto nel merito, per impossibilità di Determinazione del quantum, ma non già di inammissibilità per difetto di uno dei requisiti essenziali dell'atto introduttivo del giudizio, restando esclusa la necessità di provare la disciplina collettiva invocata ove il convenuto non ne abbia contestato l'applicabilità. (V 723/85, mass n 438935; (V 6620/82, mass n 424259; (V 1276/81, mass n 411863).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)