Sez. 1, Sentenza n. 1780 del 13/04/1989 (Rv. 462480 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE RISARCITORIA - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE RISARCITORIA - CRITERI.*
Anche nel caso di separazione consensuale dei coniugi, il giudice, ai fini della valutazione della componente risarcitoria dell'assegno di divorzio, deve tener conto delle ragioni del fallimento del matrimonio addotte dalle parti, accertando se la convivenza sia divenuta intollerabile per fatto e colpa esclusiva - o quanto meno preminente - di una di esse. (Conf 686/86, mass n 444244; (Conf 72/86, mass n 443721; (Conf 7127/82, mass n 424792).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)