Sez. 3, Sentenza n. 6160 del 02/05/2001 (Rv. 546387 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Società di mediazione - Diritto al compenso - Presupposti e condizioni - Iscrizione del legale rappresentante nel ruolo dei mediatori ex art. 6, comma primo legge n. 39/1989 - Necessità - Diritto all'iscrizione automatica (ex art. 9 stessa legge) per il rappresentante legale della società iscritto nei ruoli di cui alla legge n. 253/1958 - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
In tema di mediazione, la legge n. 39 del 1989 ha stabilito (art. 6, comma primo) che, per l'insorgenza del diritto alla provvigione, il mediatore debba risultare iscritto nell'apposito ruolo professionale (istituito, ex art. 2, presso la Camera di commercio), ed ancora (art. 9, comma secondo) che le commissioni provinciali "hanno il compito di iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti già iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge n. 253 del 1958", mentre il relativo regolamento di attuazione, n. 452 del 1990, ha ulteriormente specificato (art. 5) che, per ottenere l'iscrizione all'albo, l'interessato "deve presentare domanda", ed ancora (art. 11) che, qualora l'attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo "devono essere posseduti dal legale rappresentante della società stessa" (ovvero da colui che sia preposto a tale ramo di attività). Ne consegue che l'iscrizione nel vecchio ruolo di cui alla legge 253/58, pur costituendo titolo per l'iscrizione automatica in quello istituito "ex novo" dalla legge 39/89, e pur abilitando, nelle more di tale nuova iscrizione, le singole persone fisiche a svolgere l'attività di mediazione, non estende, per converso, i suoi effetti al di là della sfera giuridica del soggetto/persona fisica considerato, con la conseguenza che il soggetto stesso, se legale rappresentante di una società di mediazione, non può ritenersi "ipso facto" abilitato, anche in tale ulteriore qualità, a svolgere legittimamente l'attività predetta (svolgimento che postula, pertanto, l'adempimento di tutte le formalità di iscrizione previste della legge 39/89 e dal relativo regolamento di attuazione), atteso che l'iscrizione nel ruolo dei mediatori della società non consegue automaticamente all'iscrizione (reale o virtuale) di una persona fisica che rivesta, nel contempo, la qualità di rappresentante legale della società stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 9, Legge 21/03/1958 num. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)