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Sez. 2, Sentenza n. 2320 del 10/03/1994 (Rv. 485634 - 01)

Competenza civile - Litispendenza | Declaratoria - Riferimento al criterio della prevenzione - Necessità - Competenza effettiva del giudice preventivamente adito e di quello successivo - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485634-01

Competenza civile - Litispendenza

Ai fini della dichiarazione di litispendenza occorre avere esclusivo riguardo al criterio della prevenzione, senza che possa avere rilevanza qualsiasi indagine sull'effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia e senza che alla declaratoria suddetta sia di ostacolo la circostanza che sia il giudice successivamente adito titolare di tale competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)