Sez. 1, Sentenza n. 11011 del 10/05/1977 Ud. (dep. 23/09/1977) Rv. 136761 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVI CONCERNENTI UNA DIVERSA RICOSTRUZIONE O VALUTAZIONE DEL FATTO - PRECLUSIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVI CONCERNENTI UNA DIVERSA RICOSTRUZIONE O VALUTAZIONE DEL FATTO - PRECLUSIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
Gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo sui fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione, esente da errori logici o giuridici, sono sottratti al Sindacato di legittimita e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorieta della motivazione, solo perche contrari agli assunti del ricorrente. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso ai sensi dell'art 524 cod proc pen non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sulla attendibilita dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruita e logicita della motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)