Sez. 4, Sentenza n. 3816 del 09/12/1983 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163863 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VALUTAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - DOGLIANZE CONCERNENTI UNA DIVERSA RICOSTRUZIONE O VALUTAZIONE DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VALUTAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - DOGLIANZE CONCERNENTI UNA DIVERSA RICOSTRUZIONE O VALUTAZIONE DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo) cui il giudice di merito sia pervenuto attraverso l'esame delle risultanze processuali, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al Sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di Mancanza o contraddittorietà di motivazione soltanto perché contrari all'assunto del ricorrente il quale prospetti una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti. Le doglianze su tali accertamenti non rientrano, perciò, tra quelle ammissibili in Sede di ricorso per Cassazione, cui non sono soggette se non per un controllo estrinseco sulla congruità e logicità della motivazione, giacché al di fuori dei casi espressamente previsti, quale quello di cui al nuovo testo dell'art. 538 cod. proc. pen., il giudizio di Cassazione non è configurato come un terzo grado di giurisdizione di merito. (V mass n 136761; (V mass n 151264).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)