Sez. 5, Sentenza n. 2905 del 16/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212613 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Fallimento di società cagionato per effetto di operazioni dolose - Operazioni dolose - Nozione - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose di cui all'art 223 comma 2 n. 2 del RD 16 marzo 1942 n. 267, prevede il comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa. L'elemento soggettivo richiesto, pertanto, non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato. (Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato il dolo nel rilascio da parte della società, poi fallita, di fideiussioni con garanzie ipotecarie a favore di altre società, facenti capo ai medesimi soggetti presenti nella impresa fallita).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)