Sez. 6, Sentenza n. 4694 del 24/10/2017 Ud. (dep. 31/01/2018) Rv. 272196 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILLIZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Scelta del giudizio abbreviato - Rilevabilità dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILLIZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE
La scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.), la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni attivate prima dell'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e proseguite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)