Sez. 1, Sentenza n. 22639 del 28/04/2026 Cc. (dep. 18/06/2026) Rv. 290151-01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'ordine di esecuzione - Condanna per il reato di maltrattamenti in danno di minore infraquattordicenne commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 - Titolo ostativo ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in danno di minore infraquattordicenne in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 9 legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha trasformato l'ipotesi prevista dall'art. 572, comma secondo, cod. pen. in circostanza aggravante ad effetto speciale, costituisce titolo ostativo alla sospensione dell'esecuzione, come già previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., il cui testo è rimasto sempre immutato. (In motivazione la Corte ha precisato che, invece, in relazione alle condotte poste in essere in presenza di minori o in danno di minore ultraquattordicenne, non sussistendo continuità normativa, la condanna deve ritenersi ostativa alla sospensione solo nel caso in cui il reato sia stato commesso a partire dal 9 agosto 2019, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2019).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 572 com. 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)