Sez. L, Sentenza n. 6022 del 10/05/2000 (Rv. 536390 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Istituzione delle Aziende u.s.l. - Soppressione delle u.s.l. - Successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza degli enti soppressi - Gestioni stralcio radicate presso gli uffici competenti delle u.s.l. - Attribuzioni riguardo a tali rapporti - Sussistenza - Proroga della soggettività delle u.s.l. - Configurabilità - Rappresentanza da parte dei direttori generali della aziende sanitarie quali commissari liquidatori - Sussistenza - Giudizi in corso - Legittimazione processuale delle u.s.l. - Permanenza - Impugnazioni - Inclusione - Legislazione siciliana - Deroghe - Insussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte U.S.L., con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle A.S.L. alle preesistenti U.S.L.; poiché, però, tale successione delle Regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie - salva l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare -, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio (non surrogabile dalla nuova Azienda sanitaria, ancorché in persona del suo direttore generale) ai fini della proposizione delle impugnazioni. Nè in Sicilia tale disciplina è contraddetta dall'art. 55, comma terzo, della legge reg. 3 novembre 1993 n. 30 e dall'art. 1 della legge reg. 11 aprile 1995 n. 34, la cui interpretazione, peraltro, va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla legge statale n. 724/1994, vincolanti anche le Regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/11/1993 num. 30 art. 55, Legge Reg. Sicilia 11/04/1995 num. 34 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)