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Sez. U, Sentenza n. 7482 del 11/08/1997 (Rv. 506683 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Aziende unità sanitarie locali ex D. Lgs. n. 502 del 1992 - Disciplina di cui alla leggi n. 724 del 1994 e 549 del 1995 - Effetti - Successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali - Conseguenze - Successione verificatasi in corso di causa - Disciplina ex art. 111 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506683-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Con riguardo alle posizioni debitorie facenti capo originariamente alla Unità Sanitarie Locali, la soppressione di queste con la contemporanea istituzione delle Aziende Unità Sanitarie locali disposta con il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 determina per un verso non già l'estinzione delle dette unità ma il prolungamento della loro soggettività attraverso una fase di liquidazione e per altro verso - attese le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1994 n. 724 - e 28 dicembre 1995, n. 549 nonché delle varie leggi regionali - una sorta di successione "ex lege" delle regioni nei rapporti già di pertinenza delle soppresse Unità Sanitarie locali; con la conseguenza che ove siffatta successione si verifichi nel corso del giudizio si rende applicabile la disciplina di cui all'art. 111 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)