Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 9027 del 30/04/2005 (Rv. 581812 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE | Sentenza della S.C. resa ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ. - Revocazione ex art. 395, n. 5, dello stesso codice - Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza - Affermazione.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE
In tema di giudizio di revocazione, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 - bis cod. proc. civ, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla S.C. nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Infatti, a seguito della novella del 1990, che ha esteso il vizio revocatorio, invocabile riguardo alle sentenze della S.C., al solo errore di fatto, in riferimento all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si pone pur sempre la possibilità di contrasto di giudicati, nascenti da decisioni della S.C:, rese avvalendosi dei poteri sostitutivi del giudice di merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 5, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)