Sez. 1, Sentenza n. 11473 del 24/07/2003 (Rv. 565389 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Avvalimento da parte della Regione Siciliana di uffici statali per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento a tutela di beni del proprio demanio marittimo - Imputazione dell'attività amministrativa alla Regione - Configurabilità - Legittimazione passiva di quest'ultima nel giudizio - Sussistenza - Esternazione del rapporto di avvalimento nell'ingiunzione - Art. 4 legge n. 260 del 1958 - Applicabilità - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ove la Regione Siciliana, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative a beni del proprio demanio marittimo, abusivamente occupati da un privato, si avvalga - al fine della riscossione della indennità di occupazione, degli accessori e della relativa sanzione amministrativa pecuniaria - di uffici statali dell'Amministrazione delle finanze (nella specie, l'Intendenza di finanza e l'Ufficio del registro), l'attività amministrativa posta in essere da tali uffici, quali organi della Regione, nella emissione e nella notificazione dell'ingiunzione di pagamento, deve essere direttamente imputata alla Regione, quale effettiva titolare della funzione concretamente esercitata mediante avvalimento di uffici statali; ne consegue che soltanto quest'ultima, e non l'Amministrazione statale, deve ritenersi legittimata passivamente nel relativo giudizio di opposizione promosso dal privato, senza che - ove la relazione di avvalimento instaurata emerga chiaramente dall'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti del privato ed oggetto dell'atto di opposizione - vi sia spazio per l'operatività dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 in ordine al limite alla rilevanza dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 32, DPR 01/07/1977 num. 684 art. 3, DPR 01/07/1977 num. 684 art. 4, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, DPR 01/12/1961 num. 1825 art. 1, DPR 01/12/1961 num. 1825 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)