Sez. 3, Sentenza n. 3434 del 16/02/2006 (Rv. 586840 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Amministrazioni statali - Difetto di legittimazione passiva ed erronea indicazione dell'organo convenuto in rappresentanza - Diversità tra le due ipotesi - Inapplicabilità dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1958 n.260 alla prima ipotesi - Applicabilità della detta norma di legge alla seconda ipotesi - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
La norma dell'articolo 4, primo comma, della legge 25 marzo 1958 n.260, secondo cui l'errore di identificazione della persona appartenente alla amministrazione statale alla quale va notificato l'atto introduttivo del giudizio (ed ogni altro atto relativo) deve essere eccepito dalla Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato, non si riferisce alla ipotesi del difetto di legittimazione passiva, che sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione può essere esercitata. La norma in questione si riferisce invece alle ipotesi di erronea indicazione dell'organo convenuto in rappresentanza della amministrazione statale, le quali danno luogo a semplice irregolarità della citazione che deve essere eccepita dalla Avvocatura dello Stato nella prima udienza e può essere sanata con il meccanismo previsto dallo stesso articolo 4 della legge suddetta. (Nella fattispecie, relativa alla domanda di risarcimento che un istituto assistenziale aveva esperito nei confronti del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica-C.I.P.E., per avere ospitato in base ad una convenzione stipulata con questo, gli sfollati del terremoto del 1980, e per avere all'esito accusato dei danni al proprio immobile, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda in ragione del difetto di legittimazione passiva del CIPE, essendo viceversa legittimato il Ministero della Protezione Civile; poiché il caso in esame rientrava nella diversa ipotesi del difetto di legittimazione, ad esso non poteva dunque applicarsi il citato articolo 4 della legge 25 marzo 1958 n.260).
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)