diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4755 del 28/03/2003 (Rv. 561577 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentanza in giudizio dello Stato o della Regione ad opera dell'Avvocatura dello Stato - Erronea individuazione dell'ente, Stato o Regione, legittimato al giudizio - Art. 4 della legge n. 260 del 1958 - Applicabilità - Condizioni: esistenza di un rapporto di avvalimento non esternato nell'atto impugnato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561577-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE

Il limite introdotto, dalla disposizione dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato"), alla rilevanza dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio (limite in virtù del quale l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato; eccezione dalla cui formulazione discende la rimessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve assegnare un termine entro il quale l'atto introduttivo deve essere rinnovato), opera non soltanto nelle ipotesi in cui l'errore di identificazione ivi prefigurato sia circoscritto all'individuazione del soggetto passivamente legittimato negli ambiti, separatamente considerati, dell'amministrazione statale o di quella regionale, che siano rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato, ma anche quando l'errore medesimo cada sulla stessa individuazione dell'ente - Stato o Regione - legittimato al giudizio, e tuttavia sia stato determinato dal rapporto di avvalimento intercorso tra i suddetti enti, non reso palese nell'atto amministrativo impugnato dal privato davanti al giudice. (Nella specie la Regione Siciliana, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative a beni del proprio demanio, si era avvalsa dell'Intendenza di finanza ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, la quale aveva emesso ingiunzione di pagamento nei confronti del privato, senza dar conto nell'atto, né esplicitamente né implicitamente, del rapporto di avvalimento instaurato dalla Regione stessa; il privato aveva convenuto nel giudizio di opposizione all'ingiunzione il Ministero delle finanze, anziché la Regione medesima, e l'Avvocatura, costituitasi in giudizio, aveva eccepito la carenza di legittimazione dell'Amministrazione finanziaria, indicando come autorità amministrativa competente l'Assessorato agricoltura e foreste della Regione Siciliana; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, posto che l'adito giudice di primo grado, facendo applicazione dell'art. 4 della citata legge n. 260 del 1958, avrebbe dovuto, a pena di nullità del relativo giudizio, fissare alla parte incorsa in errore un termine entro il quale rinnovare l'atto introduttivo nei confronti dell'autorità amministrativa indicata nell'eccezione dell'Avvocatura).

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Decreto Legisl. 02/03/1948 num. 142 art. 1 CORTE COST., Legge 17/04/1956 num. 561 art. 1, DPR 01/12/1961 num. 1825 art. 1, DPR 01/12/1961 num. 1825 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)