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Sez. 3, Sentenza n. 11806 del 12/12/1990 (Rv. 470116 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470116-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento con il quale il pretore ordina la sospensione dell'esecuzione ha natura formale e sostanziale di ordinanza, soggetta a revoca o modifica da parte dello stesso giudice che l'ha emanata ed impugnabile con opposizione agli Atti esecutivi, per cui contro di essa non è ammissibile il ricorso per Cassazione. (V 1836/89, mass n 462523; (V 3032/87, mass n 452131; (Conf 4798/89, mass n 464189).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)