Sez. 3, Sentenza n. 5406 del 04/09/1986 (Rv. 447936 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
I provvedimenti con il quale il giudice dell'esecuzione concede o rigetta l'istanza di sospensione, ovvero dispone la revoca di quella già concessa, hanno natura di ordinanza e carattere non decisorio. Essi, pertanto, non sono impugnabili, stante la loro revocabilità e modificabilità da parte dello stesso giudice che li ha emessi. (Conf 2560/83, mass n 427426; (Conf 2640/82, mass n 420505; (Conf 860/77, mass n 384474).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)