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Sez. 3, Sentenza n. 5406 del 04/09/1986 (Rv. 447936 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447936-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

I provvedimenti con il quale il giudice dell'esecuzione concede o rigetta l'istanza di sospensione, ovvero dispone la revoca di quella già concessa, hanno natura di ordinanza e carattere non decisorio. Essi, pertanto, non sono impugnabili, stante la loro revocabilità e modificabilità da parte dello stesso giudice che li ha emessi. (Conf 2560/83, mass n 427426; (Conf 2640/82, mass n 420505; (Conf 860/77, mass n 384474).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)