Sez. L, Sentenza n. 3885 del 02/07/1984 (Rv. 435825 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A RAPPORTO TRA SOCIETÀ EDITRICE DI ALCUNE RIVISTE E FOTOGRAFO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A RAPPORTO TRA SOCIETÀ EDITRICE DI ALCUNE RIVISTE E FOTOGRAFO.*
Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, è censurabile, in Sede di legittimità, la Determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta Sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi, la valutazione delle circostanze concrete che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto al suo esame nell'uno o nello altro schema contrattuale. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva negato natura subordinata al rapporto intercorso fra la società editrice di alcune riviste e un fotografo che, in base a distinti incarichi, retribuiti di volta in volta, aveva eseguito servizi fotografici per l'illustrazione di servizi giornalistici.) (Conf 1087/82, mass n 418960, prima parte; (Conf 716/81, mass n 411185, prima parte; (Conf 145/80, mass n 403530; (Conf 1722/74, mass n 369894).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)