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Sez. L, Sentenza n. 1087 del 20/02/1982 (Rv. 418960 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PRESTAZIONI SINGOLARMENTE CONVENUTE CON INCARICHI FIDUCIARI PROFESSIONALI CONTINUATIVI MA SENZA DIPENDENZA GERARCHICA - RAPPORTO GIORNALISTICO IMPIEGATIZIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418960-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PRESTAZIONI SINGOLARMENTE CONVENUTE CON INCARICHI FIDUCIARI PROFESSIONALI CONTINUATIVI MA SENZA DIPENDENZA GERARCHICA - RAPPORTO GIORNALISTICO IMPIEGATIZIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, è censurabile, in Sede di legittimità, la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta Sede, se sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle concrete circostanze di fatto che determinano l'inclusione del rapporto nell'uno o nello altro schema contrattuale. Pertanto - atteso che il fondamentale criterio di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato vale anche per il lavoro giornalistico, tenendo conto, peraltro, della particolare configurazione del vincolo di subordinazione nelle imprese giornalistiche e della caratteristica squisitamente intellettuale dell'attività del giornalista - è correttamente escluso il rapporto giornalistico impiegatizio di fronte a prestazioni singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi fiduciari professionali, continuativi ma non espletati sotto il vincolo della dipendenza gerarchica. (V 716/81, mass n 411185; (V 1460/77, mass n 385163).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)