Sez. L, Sentenza n. 716 del 30/01/1981 (Rv. 411185 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PRESTAZIONI SINGOLARMENTE CONVENUTE IN BASE AD UNA SUCCESSIONE DI INCARICHI FIDUCIARI PROFESSIONALI, CONTINUATIVI MA NON ESPLETATI SOTTO IL VINCOLO DELLA DIPENDENZA GERARCHICA - RAPPORTO GIORNALISTICO IMPIEGATIZIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PRESTAZIONI SINGOLARMENTE CONVENUTE IN BASE AD UNA SUCCESSIONE DI INCARICHI FIDUCIARI PROFESSIONALI, CONTINUATIVI MA NON ESPLETATI SOTTO IL VINCOLO DELLA DIPENDENZA GERARCHICA - RAPPORTO GIORNALISTICO IMPIEGATIZIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato e censurabile in Sede di legittimita, la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile se sorretta da motivazione sufficiente e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle concrete circostanze di fatto che determinano l'inclusione del rapporto in controversia nell'uno o nell'altro schema contrattuale. E, pertanto, correttamente escluso il rapporto giornalistico impiegatizio, di fronte a prestazioni singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi fiduciari professionali, continuativi, ma non espletati sotto il vincolo della dipendenza gerarchica. (Conf 145/80, mass n 403530, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)