Sez. 3, Sentenza n. 1883 del 08/10/1970 (Rv. 347878 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE 'A POSTERIORÌ - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE 'A POSTERIORÌ - ESCLUSIONE.*
In materia di Assicurazione della responsabilita civile, e configurabile una responsabilita dell'assicuratore, verso l'assicurato, per negligente gestione della lite contro il terzo danneggiato, con conseguente Obbligo del risarcimento del danno. Il giudizio sul comportamento colposo o meno dell'assicuratore nella gestione della lite deve essere fatto non 'a posteriorì, cioe in base all'esito favorevole o sfavorevole della lite, ma sulla base degli elementi valutabili al momento in cui l'assicuratore elesse la sua condotta. (Conf 3006'62 2815'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)