diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1505 del 03/04/1978 (Rv. 390891 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - RIFIUTO DELL'ASSICURATORE DI ADERIRE AD UNA TRANSAZIONE CON IL TERZO DANNEGGIATO - RESPONSABILITA PER LE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390891-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - RIFIUTO DELL'ASSICURATORE DI ADERIRE AD UNA TRANSAZIONE CON IL TERZO DANNEGGIATO - RESPONSABILITA PER LE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI - CONDIZIONI.*

L'assicuratore della responsabilita civile che abbia assunto la gestione della lite, puo essere ritenuto responsabile, verso l'assicurato, delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal rifiuto di aderire ad una ragionevole e vantaggiosa transazione con il terzo danneggiato solo ove tale condotta sia ascrivibile a colpa, da riscontrarsi non secundum eventum litis, ma in relazione alla obiettiva situazione esistente al momento della mancata transazione e, quindi, tenendo conto della non facile prevedibilita dell'esito di una controversia che non verta su questioni di pacifica o facile soluzione. (V 1883/70, mass n 347878; (V 3006/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)